L’articolo 16 della Costituzione recita che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Tale principio deve essere coordinato con le disposizioni di cui all’articolo 120 per cui “La Regione non può ……… adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di …….pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, …….La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Come noto l’articolo 117 della Costituzione attribuisce alla Regione la potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute alle Regioni. Con la legge 833 del 1978 che ha istituito il servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alle Regione numerose funzioni in materia di tutela della salute. Con il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, si sono definiti i livelli essenziali di assistenza e le modalità organizzative nella cui cornice le Regione hanno potestà legislativa e regolamentare. L’articolo 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale dispone che “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. Per evitare difficoltà di coordinamento tra le ordinanze statali e quelle regionali con l’articolo 3 del D.L. numero 19 del 25 marzo 2020 si è precisato che “Nelle more dell’adozione dei DPCM, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
I Presidenti di Regione hanno quindi la possibilità non solo di dare indicazioni al Governo sulle necessità di adottare talune misure di contenimento dell’epidemia, ma le possono anche integrare e adottare in via d’urgenza. Del resto, le esigenze di territori come la Lombardia sono ben diverse da quelle della Basilicata, e i problemi e l’economia milanese richiedono misure ben diverse da quelle necessarie in Valtellina. Di tutto ciò il primo ad avere cognizione di causa è il Presidente Fontana che proprio per la sua conoscenza del territorio è risultato il vincitore delle elezioni regionali. Il Presidente Fontana conosce la qualità e la quantità di risorse impegnate nella sanità regionale e la sua capacità di resistenza alla fase di emergenza. Spetta pertanto a Fontana, preso atto della situazione epidemiologica, ben diversa nelle diverse province e comuni lombardi verificare come intervenire per ridurre la diffusione del virus. In caso di urgenza può anche intervenire immediatamente, mentre per misure di più ampia durata può proporre al Governo le misure di contenimento tali da ridurre l’impatto infettivo. Aspettiamo quindi dal Presidente Fontana la proposta di come intervenire per evitare la diffusione del COVID 19.