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SERVIZIO IDRICO COMASCO: DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL PDL DAGA SULL’ACQUA PUBBLICA

Il Progetto di Legge presentato da Federica Daga sull’acqua pubblica si propone di fornire una “una legge quadro che si occupi di organizzare in maniera uniforme il servizio idrico integrato, riportandolo sotto il controllo pubblico e fuori da logiche di mercato”. Sarebbe bene che a Como dove si discute su come aggregare le 12 aziende in un unico soggetto, prendano atto del progetto di legge e programmino interventi compatibili con la normativa in discussione in Parlamento. Di seguito alcuni interessanti punti della proposta di legge:

articolo 8 comma 3 “È conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini di cui all’articolo 4, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato mediante aziende speciali o comunque nell’ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.”

articolo 9 comma  e 2 “il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza. 2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica”.

articolo 10 “1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
2. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all’articolo 8.
3. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.

Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stabilito un termine di scadenza posteriore al 31 dicembre 2020, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate a società a capitale misto pubblico e privato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell’acqua e scorporo del ramo d’azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in aziende speciali o in società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento. Il processo deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non credo ci sia molto altro da aggiungere…… questa è l’acqua pubblica. Il resto sono chiacchere…..

http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.52.18PDL0001491&back_to=http://www.camera.it/leg18/126?tab=2-e-leg=18-e-idDocumento=52-e-sede=-e-tipo=

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